(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 34/I.II del 19 agosto 2008) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione, finalita' e confini del distretto 1. La comunita' costituita nel territorio Alto Garda e Ledro istituisce, secondo le modalita' previste da questa legge, il distretto agricolo del Garda trentino quale strumento e progetto unitario finalizzato, in relazione al perimetro indicato nel comma 4: a) alla salvaguardia, alla qualificazione e al potenziamento delle attivita' agro-silvo-pastorali; b) alla promozione della fruizione culturale, turistica e ricreativa dell'ambiente; c) alla valorizzazione e al recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra aree urbanizzate e campagna, nonche' alla connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano; d) alla promozione dell'equilibrio ambientale dell'area del distretto e delle zone circostanti. 2. Ai fini della valorizzazione delle attivita' svolte nel distretto la comunita' puo' utilizzare la denominazione di «Parco agricolo del Garda trentino». L'istituzione del distretto, anche con la denominazione di parco, e la sua perimetrazione prevista nell'allegato A non configurano in ogni caso individuazione di area protetta ai sensi della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette). 3. Per l'istituzione del distretto e per coordinare le azioni e le attivita' di competenza degli enti interessati, la Provincia promuove con la comunita' e i comuni un'intesa istituzionale ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). L'intesa istituzionale e' preceduta dalla convocazione da parte della comunita' di un tavolo di confronto e consultazione, al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi di carattere economico, con particolare riguardo a quello agricolo, e di interessi di carattere culturale e ambientale, rilevanti per l'ambito della comunita'. 4. Il perimetro oggetto del distretto comprende le aree delimitate dalla planimetria che costituisce l'allegato A. Il perimetro del distretto, su richiesta dei comuni interessati e previo parere obbligatorio del consiglio di amministrazione dell'agenzia prevista nell'art. 3, puo' essere ampliato o modificato dalla comunita' previa intesa con la Provincia, purche' sia assicurata la continuita' territoriale e la coerenza con le finalita' del distretto. La comunita' puo' comunque apportare modiche alla perimetrazione contenuta nella planimetria prevista nell'allegato A, per tenere conto di evidenti limiti fisici, amministrativi o catastali, per correggere errori materiali o per precisare i confini in relazione alle aree essenziali al perseguimento delle finalita' del distretto e all'esclusione delle aree di completamento o di espansione urbanistica. 5. L'ampliamento della perimetrazione ai sensi del comma 4 puo' riguardare anche aree comprese in altre comunita'. In tal caso l'ampliamento deve comunque essere preceduto da un'intesa tra le comunita' interessate. 6. Le attivita' agricole svolte nel distretto continuano ad essere regolate dalla vigente normativa in materia.