(Pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione Trentino Alto
                Adige n. 34/I.II del 19 agosto 2008)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              promulga
   la seguente legge:

                               Art. 1.
           Istituzione, finalita' e confini del distretto

   1.  La  comunita'  costituita  nel  territorio  Alto Garda e Ledro
istituisce,  secondo  le  modalita'  previste  da  questa  legge,  il
distretto  agricolo  del  Garda  trentino  quale strumento e progetto
unitario finalizzato, in relazione al perimetro indicato nel comma 4:
    a)  alla  salvaguardia,  alla  qualificazione  e al potenziamento
delle attivita' agro-silvo-pastorali;
    b)   alla  promozione  della  fruizione  culturale,  turistica  e
ricreativa dell'ambiente;
    c)  alla  valorizzazione  e  al  recupero paesistico e ambientale
delle  fasce di collegamento tra aree urbanizzate e campagna, nonche'
alla connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano;
    d)  alla  promozione  dell'equilibrio  ambientale  dell'area  del
distretto e delle zone circostanti.
   2.  Ai  fini  della  valorizzazione  delle  attivita'  svolte  nel
distretto  la  comunita'  puo'  utilizzare la denominazione di «Parco
agricolo  del Garda trentino». L'istituzione del distretto, anche con
la   denominazione   di  parco,  e  la  sua  perimetrazione  prevista
nell'allegato  A  non configurano in ogni caso individuazione di area
protetta  ai  sensi  della  legge  provinciale  23 maggio 2007, n. 11
(Governo  del  territorio  forestale  e  montano, dei corsi d'acqua e
delle aree protette).
   3. Per l'istituzione del distretto e per coordinare le azioni e le
attivita' di competenza degli enti interessati, la Provincia promuove
con  la  comunita'  e  i  comuni  un'intesa  istituzionale  ai  sensi
dell'art.  8,  comma  9, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme  in  materia di governo dell'autonomia del Trentino). L'intesa
istituzionale   e'   preceduta  dalla  convocazione  da  parte  della
comunita'  di  un  tavolo  di  confronto  e  consultazione,  al quale
partecipano  soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi
di carattere economico, con particolare riguardo a quello agricolo, e
di  interessi  di  carattere  culturale  e  ambientale, rilevanti per
l'ambito della comunita'.
   4. Il perimetro oggetto del distretto comprende le aree delimitate
dalla  planimetria  che  costituisce  l'allegato  A. Il perimetro del
distretto,  su  richiesta  dei  comuni  interessati  e  previo parere
obbligatorio  del  consiglio di amministrazione dell'agenzia prevista
nell'art. 3, puo' essere ampliato o modificato dalla comunita' previa
intesa  con  la  Provincia,  purche'  sia  assicurata  la continuita'
territoriale  e  la  coerenza  con  le  finalita'  del  distretto. La
comunita'   puo'   comunque  apportare  modiche  alla  perimetrazione
contenuta  nella  planimetria  prevista  nell'allegato  A, per tenere
conto  di  evidenti  limiti  fisici,  amministrativi o catastali, per
correggere  errori  materiali  o per precisare i confini in relazione
alle aree essenziali al perseguimento delle finalita' del distretto e
all'esclusione   delle   aree   di   completamento  o  di  espansione
urbanistica.
   5.  L'ampliamento  della  perimetrazione ai sensi del comma 4 puo'
riguardare  anche  aree  comprese  in  altre  comunita'.  In tal caso
l'ampliamento  deve  comunque  essere  preceduto  da un'intesa tra le
comunita' interessate.
   6. Le attivita' agricole svolte nel distretto continuano ad essere
regolate dalla vigente normativa in materia.